IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli  atti  del  procedimento
 penale  contro  Liguori  Ludovico  imputato dei reati di cui: a) art.
 20, lettera "C", legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) artt. 1, 2, 4,  13
 e  14,  legge  5  novembre  1986;  c)  artt.  1  e 1-sexies, legge n.
 431/1985; d) art. 734, c.p.; e) art. 349 (comma 1 e 2) c.p.
   Il giudice remittente e' chiamato ad applicare, tra l'altro  l'art.
 1-sexies,   legge   n.  431/1985  in  merito  al  quale  si  sospetta
 l'incostituzionalita' come da motivazione che di seguito si  esprime.
 Tanto   premesso   in   punto   di   rilevanza  sulla  non  manifesta
 infondatezza;
                             O s s e r v a
   La norma incriminatrice di cui all'art. 1-sexies, legge n. 431/1985
 richiamato  rimanda  ad  aree  considerate protette, desumibili dalla
 espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.
   L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie  -  quale
 presupposto   normativo,   che   attraverso  il  meccanismo     della
 incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice
 -  confligge,  gia'  di  per  se',  con  i  parametri  costituzionali
 contenuti  negli  artt.    42  e 97 della Costituzione. In effetti la
 proclamazione di principio secondo cui la proprieta' e' inviolabile -
 salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge -  postula
 che, se e' vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo,
 con  conseguenti  limitazioni al diritto di disposizione e godimento,
 cio' non di meno la loro individuazione deve avvenire  attraverso  le
 forme  del  giusto  procedimento, la cui rilevanza e necessarieta' si
 desume dal generale canone del buon andamento amministrativo all'art.
 97  della  Cost.  Cio'  al  duplice  fine  di  rendere   conoscibile,
 attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni
 che  connotano  il  particolare  pregio  di  un determinato bene e di
 consentire  parallelamente  ai  privati  di  poter   introdurre   nel
 procedimento  medesimo  le  loro  osservazioni  e  istanze.  Cio'  e'
 evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per  via
 legislativa anziche' provvedimentale.
   Ulteriore  negativo  riflesso  di tale situazione e' la sostanziale
 perdita di concretezza  della  stessa  ratio  punitiva  sottesa  alle
 speciali  norme  incriminatrici  introdotte  proprio  per  assicurare
 protezione accentuata a beni e valori di particolare  considerazione.
 Conseguentemente  le  stesse norme incriminatrici solo apparentemente
 risultano rispettose del principio  di  tipicita'  inteso  nella  sua
 stretta  correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in
 tali eventualita', giova ribadirlo, solo  in  termini  assiomatici  e
 senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria
 astrazione, risulta sussistente.
   In  questa  ottica,  in  cui  la  tutela  del  valore ambientale e'
 affidata piuttosto a illusioni repressive che  non  a  concreti  atti
 della  pubblica  autorita'  di  individuazione  del bene da tutelare,
 viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza,  atteso
 che  si  introduce  un regime particolarmente afflittivo senza alcuna
 certezza che lo stesso sia in  rapporto  di  sintonia  con  interessi
 effettivamente  sussistenti.    Di  tale  disarmonia  del  sistema e'
 espressione la norma richiamata nella rubrica del presente  processo,
 come puo' evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore
 afflittivita'  della  predetta  norma incriminatrice, che presenta un
 carattere prevalentemente formale, quale  risposta  punitiva  per  la
 mancata  acquisizione  del  titolo autorizzatorio da parte degli enti
 preposti alla tutela del vincolo, rispetto  alla  previsione  di  cui
 all'art.  734  c.p.,  che  considera  la  deturpazione di fatto ed in
 concreto del bene ambientale.
   Ne' puo' pretermettersi la sospetta  incostituzionalita'  dell'art.
 1-sexies,  legge  n.  431/1985,  in  se' considerato, in rapporto con
 l'art. 25,  secondo  comma  della  Costituzione  per  violazione  del
 principio di legalita' essendo indeterminata la pena da applicare. Al
 riguardo  non  appaiono  persuasive le precisazioni giurisprudenziali
 che individuano in quella riportata dall'art. 20, lettera  c),  della
 legge  n.  47/1985,  fondando  sull'argomento che soltanto l'art. 20,
 lettera c) richiamato si riferisce a zone vincolate.
   Tale  argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo
 concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una
 specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate  nell'art.    20
 richiamato  e,  da  qui,  la palese indeterminatezza della previsione
 sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse  condividersi  la
 richiamata   impostazione   giurisprudenziale,   alla   gia'  cennata
 problematica  insistente  sulla   irragionevole   concentrazione   di
 previsioni   sanzionatorie   distinte  per  un  medesimo  fatto  e  a
 salvaguardia dello stesso interesse.
   Neppure puo' dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art.  1-sexies,
 l'obbligo  di  specificazione  della  condotta  incriminata, che, nel
 testo  della  norma  in  discorso,  viene  individuata  con  generico
 riferimento  alla violazione delle disposizioni della stessa legge n.
 431/1985.  Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non  e'
 sempre  chiara  l'individuazione  della  condotta vietata, in quanto,
 esaminando le disposizioni degli  artt.  1  e  1-quinquies,  solo  in
 alcuni  casi  si  possono  identificare norme a contenuto precettivo.
 Come si puo' notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non e' compresa
 una specifica disposizione che pone  l'obbligo  della  autorizzazione
 per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge
 o,  comunque,  soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una
 soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul  richiamo
 ad  un  presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire
 l'obbligo della  autorizzazione  di  cui  alla  legge  n.  1497/1939,
 sarebbe  del  tutto  corretta  dal  punto  di  vista  del gia' citato
 principio di legalita' di rango costituzionale.
   In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la  disposizione
 in  parola,  l'art.  1-sexies  non  sarebbe  applicabile  in  caso di
 realizzazione di opere in zone  vincolate  senza  autorizzazione  per
 mancanza   dell'estremo   delle  condotte  vietate,  stante  la  gia'
 ricordata carenza  di  norme,  nel  corpo  della  legge  medesima,  a
 contenuto precettivo.